Art. 55
In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando un trasporto inizia all'interno della Comunità e deve concludersi all'esterno di questa, si applicano le disposizioni degli , paragrafi da 1 a 6 e 53.
2. L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.
3. Nell'ufficio di destinazione non viene espletata alcuna formalità.
Trasporti in provenienza da paesi terzi
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1062:oj#art-55