Art. 66
In vigore dal 27 mar 1987
1. L'autorizzazione stabilisce che la casella riservata all'ufficio di partenza figurante sul recto dei formulari di dichiarazione di transito comunitario deve:
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 387R1062.1
a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato IX. Tale impronta può essere prestampata sui formulari, quando la loro stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata.
Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale riquadro, indicandovi la data di spedizione delle merci, e a munire la dichiarazione di un numero, conformemente alle disposizioni all'uopo previste nell'autorizzazione.
2. Le autorità doganali possono prescrivere l'impiego di formulari che rechino un segno distintivo che ne permetta l'identificazione.
Formalità alla partenza
Storico versioni
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