Art. 82

In vigore dal 27 mar 1987
Il documento COM T 2 L è rilasciato per le merci di cui all', paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 222/77. Esso non può essere rilasciato per: a) merci destinate ad essere esportate al di fuori della Comunità, oppure b) merci per le quali sono state espletate le formalità doganali d'esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione verso paesi terzi nel quadro della politica agricola comune, oppure c) merci provviste d'imballaggi che non rientrano nelle categorie di cui all', paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 222/77. Condizioni del trasporto diretto
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