Art. 68
In vigore dal 27 mar 1987
La dichiarazione di transito comunitario, debitamente compilata e completata con le indicazioni di cui all', paragrafo 1, vale quale documento di transito comunitario esterno o documento di transito comunitario interno, secondo il caso, e lo speditore autorizzato che ha firmato la dichiarazione è l'obbligato principale.
Dispensa dalla firma
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