Art. 70
1. Lo speditore autorizzato è tenuto:
In vigore dal 27 mar 1987
a) a rispettare le condizioni previste nel presente capitolo e nell'autorizzazione;
b) a prendere tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.
2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che recano l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, senza pregiudizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e di altri diritti e tributi divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari, a meno c ..............
TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO CHE SERVE A COMPROVARE IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO VINCOLATE AL REGIME DEL TRANSITO COMUNITARIO INTERNO
(DOCUMENTO COM T 2 L)
CAPITOLO I
RILASCIO E UTILIZZAZIONE DEL DOCUMENTO
Campo di applicazione
Storico versioni
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