Art. 70

1. Lo speditore autorizzato è tenuto:

In vigore dal 27 mar 1987
a) a rispettare le condizioni previste nel presente capitolo e nell'autorizzazione; b) a prendere tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale. 2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che recano l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, senza pregiudizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e di altri diritti e tributi divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari, a meno c .............. TITOLO V DISPOSIZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO CHE SERVE A COMPROVARE IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO VINCOLATE AL REGIME DEL TRANSITO COMUNITARIO INTERNO (DOCUMENTO COM T 2 L) CAPITOLO I RILASCIO E UTILIZZAZIONE DEL DOCUMENTO Campo di applicazione
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1062:oj#art-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo