Art. 67

In vigore dal 27 mar 1987
1. Al più tardi all'atto della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito comunitario debitamente compilata, indicando sul recto degli esemplari n. 1, n. 4 e n. 5, nella casella «controllo dell'ufficio di partenza», il termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, le misure d'identificazione adottate, nonché una della seguenti diciture: - Procedimento simplificado - Forenklet procedure - Vereinfachtes Verfahren - ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá - Simplified procedure - Procédure simplifiée - Procedura semplificata - Vereenvoudigde regeling - Procedimento simplificado. 2. L'esemplare n. 1 è inviato all'ufficio di partenza subito dopo la spedizione. Le autorità doganali hanno la facoltà di stabilire, nell'autorizzazione, che l'esemplare n. 1 venga inviato all'ufficio di partenza non appena redatta la dichiarazione di transito comunitario. Gli altri esemplari accompagnano le merci nelle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 222/77. 3. Qualora le autorità doganali dello Stato membro di partenza procedano al controllo di una spedizione in partenza, appongono il loro visto nel riquadro «controllo dell'ufficio di partenza» figurante sul recto degli esemplari n. 1, n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito comunitario. Obbligato principale
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1062:oj#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo