Art. 64

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 63 è concessa unicamente alle persone:

In vigore dal 27 mar 1987
a) che effettuano frequenti spedizioni, b) le cui scritture consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni, c) che, allorché le disposizioni relative al transito comunitario esigono una garanzia, forniscano una garanzia globale. 2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie ch'esse reputano necessarie. 3. Esse possono revocare l'autorizzazione, in particolare quando lo speditore autorizzato non soddisfi più alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non offra più le garanzie di cui al paragrafo 2. Contenuto dell'autorizzazione
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1062:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo