Art. 65
Nell'autorizzazione che viene rilasciata delle autorità doganali vengono stabiliti in particolare:
In vigore dal 27 mar 1987
a) l'uffico o gli uffici doganali competenti come ufficio(ci) di partenza per le spedizioni da effettuare;
b) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde eventualmente permettergli di controllare le merci prima della partenza;
c) il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all'ufficio di destinazione;
d) le misure d'identificazione da adottare. A tal fine, le autorità doganali possono stabilire che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di suggelli doganali di modello speciale, ammessi dalle autorità doganali e apposti dallo speditore autorizzato.
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