Art. 31

In vigore dal 27 mar 1987
Per eventuali controlli, l'amministrazione ferroviaria di ogni Stato membro tiene a disposizione dell'amministrazione delle dogane nazionale le scritture del (dei) centro(i) contabile(i). Obbligato principale
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1062:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo