Art. 35

In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando un trasporto inizia e termina all'interno della Comunità, la lettera di vettura internazionale è presentata all'ufficio di partenza. 2. Per le merci di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, l'ufficio di partenza indica sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 3 della lettera di vettura internazionale che le merci alle quali essa si riferisce circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno. A tal fine, esso appone in modo visibile nella casella 25 la sigla «T 1». 3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura internazionale sono consegnati all'interessato. 4. Ogni Stato membro ha la facoltà di decidere che le merci di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77 possono essere vincolate, alle condizioni da esso stabilite, alla procedura del transito comunitario interno senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura internazionale relativa a tali merci. Tuttavia, tale dispensa non si applica alle lettere di vettura internazionali realtive a merci nei cui confronti è prevista l'applicazione delle disposizioni del titolo III. 5. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in consumo o sono vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Misure d'identificazione
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1062:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo