Art. 34
Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare:
In vigore dal 27 mar 1987
- all'interno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'esterno di questa,
- all'esterno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'interno di questa,
le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.
Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare un trasporto all'interno dello Stato membro di partenza, l'esecuzione del contratto modificato è subordinata alle condizioni che verrano stabilite dall'amministrazione delle dogane di tale Stato membro.
In tutti gli altri casi le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modifica intervenuta.
Circolazione delle merci tra Stati membri
Posizione doganale delle merci; utilizzazione della lettera
di vettura internazionale
Storico versioni
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