Art. 37

In vigore dal 27 mar 1987
1. L'amministrazione ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura internazionale. 2. L'ufficio di destinazione restituisce senza indugio all'amministrazione ferroviaria l'esemplare n. 2, dopo averlo vistato, e conserva l'esemplare n. 3. Trasporto di merci a destinazione o in provenienza da paesi terzi Trasporti a destinazione di paesi terzi
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