Art. 37
In vigore dal 27 mar 1987
1. L'amministrazione ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura internazionale.
2. L'ufficio di destinazione restituisce senza indugio all'amministrazione ferroviaria l'esemplare n. 2, dopo averlo vistato, e conserva l'esemplare n. 3.
Trasporto di merci a destinazione o in provenienza
da paesi terzi
Trasporti a destinazione di paesi terzi
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1062:oj#art-37