Art. 38
In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando un trasporto inizia all'interno e termina all'esterno della Comunità, si applicano gli .
2. L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.
3. Nessuna formalità deve essere assolta negli uffici di partenza e di destinazione.
Trasporti in provenienza da paesi terzi
Storico versioni
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