Art. 43

Per i trasporti effettuati con il bollettino di spedizione colli espressi internazionale:

In vigore dal 27 mar 1987
a) le attestazioni di cui all', paragrafo 2 sono da apporre sugli esemplari n. 2, n. 3 e n. 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale; b) gli esemplari n. 2 e n. 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionali sono consegnati, in applicazione dell', all'ufficio di destinazione il quale restituisce immediatamente all'amministrazione ferroviaria l'esemplare n. 2, dopo averlo vistato e conserva l'esemplare n. 4. Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori Generalità
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