Art. 46
Il bollettino di consegna - transito comunitario utilizzato dall'impresa di trasporto equivale:
In vigore dal 27 mar 1987
a) per le merci di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77, alla dichiarazione o al documento T 1, secondo il caso;
b) per le merci di cui all', paragrafo 3 del regolamento citato, alla dichiarazione o al documento T 2, secondo il caso.
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