Art. 41
In vigore dal 27 mar 1987
Le merci che formano oggetto di un trasporto di cui all', paragrafo 1 o all', paragrafo 1 sono considerate merci che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno a meno che per dette merci non venga presentato un documento di transito comunitario interno COM T 2 L rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci.
Disposizioni relative ai colli espressi
Disposizioni applicabili
Storico versioni
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