Art. 5

In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando l'obbligato principale si avvale della possibilità di utilizzare distinte di carico per una spedizione comportante più specie di merci, le caselle 15 «Paese di spedizione/esportazione», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» ed, eventualmente, 44 «Menzioni speciali, Documenti presentati, Certificati ed autorizzazioni» del formulario utilizzato per il transito comunitario vanno sbarrati e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» dello stesso non deve essere utilizzata per indicare le marche, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Questo formulario non può essere completato da formulari complementari. 2. Per distinta di carico, di cui all', paragrafo 2, s'intende qualsiasi documento commerciale rispondente alle condizioni dell', paragrafi 1, 5, lettera a), 6, primo e secondo comma, e 9, secondo e terzo comma, e degli articoli da 6 a 9. 3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari del formulario utilizzato per il transito comunitario cui si riferisce; essa è firmata dalla stessa persona che firma il predetto formulario. 4. In sede di registrazione della dichiarazione la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del formulario utilizzato per il transito comunitario cui si riferisce. Questo numero dev'essere apposto sia a mezzo di un timbro che porti il nome dell'ufficio di partenza, sia a mano. In quest'ultimo caso dev'essere autenticato dal timbro ufficiale di detto ufficio. La firma di un funzionario dell'ufficio di partenza è facoltativa. 5. Quando ad un formulario utilizzato per il transito comunitario siano allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dall'obbligato principale; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» di detto formulario. 6. Una dichiarazione compilata su un formulario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85, recante nella sottocasella di destra della casella 1 la sigla «T 1» o «T 2» e completata da una o più distinte di carico rispondenti alle condizioni degli articoli da 6 a 9, equivale, secondo il caso, alla dichiarazione di transito comunitario esterno o interno di cui rispettivamente all' o all' del regolamento (CEE) n. 222/77. 7. Per le spedizioni concernenti contemporaneamente merci di cui all', paragrafo 2 ed all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77, vanno compilate distinte di carico; queste possono essere allegate ad uno stesso formulario corrispondente al modello figurante negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 679/85. In tal caso, la sigla «T» deve essere apposta nella sottocasella di destra della casella 1 di quest'ultimo formulario e lo spazio vuoto intorno a questa sigla va sbarrato; inoltre, le caselle 15 «Paese di spedizione/esportazione», 32 «Articolo n.», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» ed eventualmente 44 «Menzioni speciali, Documenti presentati, Certificati ed autorizzazioni» devono essere sbarrate. Il riferimento ai numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci va apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario utilizzato. Forma delle distinte di carico
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