Art. 10
In vigore dal 27 mar 1987
1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione un documento di transito comunitario e la spedizione cui si riferisce, può, su richiesta, ottenere una ricevuta.
2. La ricevuta dev'essere previamente compilata dall'interessato. Essa può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori della casella riservata alla dogana, ma la validità del visto della dogana è limitata alle indicazioni che figurano in detta casella.
Rinvio dei documenti
Uffici centralizzatori
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1062:oj#art-10