Art. 22

In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando le merci di cui all', paragrafo 1 non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario, l'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità richieste per la loro spedizione fa compilare l'esemplare di controllo T n. 5 previsto all' del regolamento (CEE) n. 223/77. L'interessato appone, nel riquadro 104 di tale esemplare, secondo il caso, una delle diciture di cui all'. 2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone sul documento doganale che accompagna le merci, secondo il caso, una delle diciture previste all'. Esportazione senza altre formalità
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