Art. 19
In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando la dichiarazione di transito comunitario comprende altre merci, oltre a quelle menzionate nell'elenco di cui all', paragrafo 3, le disposizioni relative alla garanzia forfettaria si applicano come se le due categorie di merci formassero oggetto di dichiarazioni separate.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non si tiene conto della presenza di merci di una delle due categorie quando la loro quantità o il loro valore sia relativamente modesto.
TITOLO III
UTILIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRANSITO COMUNITARIO PERL L'APPLI-
CAZIONE DELLE MISURE RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE DI TALUNE MERCI
Generalità
Storico versioni
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