Art. 24
In vigore dal 27 mar 1987
1. Se la misura di cui all', paragrafo 2 prevede la costituzione di una garanzia, questa deve essere fornita quando, secondo le indicazioni contenute nel documento
doganale, le merci di cui all', paragrafo 1, che circolano fra due punti situati nella Comunità, durante il trasporto, lasciano, in modo diverso dalla via aerea, il territorio di questa.
2. La garanzia è costituita presso l'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità richieste per la spedizione delle merci o presso un altro organismo designato a tale scopo dallo Stato membro da cui dipende detto ufficio, secondo le modalità che verranno stabilite dalle autorità competenti di detto Stato membro. Se si tratta di una misura che istituisce una tassa o un'altra imposizione, la garanzia non deve essere fornita quando il trasporto delle merci è effettuato in regime di transito comunitario ed è stata fornita una garanzia diversa da quella in contanti oppure è previsto l'esonero della garanzia in considerazione della persona dell'obbligato principale.
Attraversamento del territorio dell'Austria o della Svizzera
Storico versioni
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