Art. 8

In vigore dal 20 dic 1985
1. Il miglioramento delle attrezzature per la formazione agricola di cui all', paragrafo 2, lettera a), include:- la costruzione e la sistemazione di centri di formazione che organizzano corsi di formazione come quelli definiti all' del regolamento (CEE) n. 797/85;-la costruzione e l'attrezzatura di un centro per la ricerca agricola e di centri sperimentali nonché la sistemazione dei centri già esistenti che si occupano: - di studiare in modo approfondito e costante i problemi che devono affrontare le popolazioni rurali portoghesi; -di effettuare studi pilota intesi a valutare le possibilità di perfezionare, adattare e acquisire esperienze e metodi di produzione; -di realizzare studi intesi a valutare l'efficacia economica delle misure previste nei programmi contemplati all';-lo sviluppo e l'attrezzatura delle aziende pilota destinate a dimostrare agli agricoltori le possibilità reali di sistemi, metodi e tecniche di produzione. 2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % dei costi sostenuti per la realizzazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino.Fatti salvi i limiti sopra indicati, il contributo del Fondo può essere versato sotto forma di contributo diretto conformemente a quanto disposto dall'. 3. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 50 % delle spese sostenute per la realizzazione della misura di cui al paragrafo 1, terzo trattino. TITOLO III Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie
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