Art. 7
In vigore dal 20 dic 1985
1. Le misure intese a potenziare la formazione agricola di cui all', paragrafo 2, lettera a), comportano un rafforzamento delle misure di cui all' del regolamento (CEE) n. 797/85, fatta eccezione per la misura prevista al paragrafo 2, lettera c), del predetto articolo. 2. In base al presente regolamento la partecipazione finanziaria per le misure di cui al paragrafo 1 può essere aumentata fino al 50 %.
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