Art. 3
In vigore dal 20 dic 1985
Ai fini della concessione del contributo del Fondo previsto dal presente regolamento e in funzione della natura delle misure da adottare, i programmi specifici di cui all' comportano i seguenti elementi:- delimitazione della zona geografica a cui si riferiscono;-descrizione della situazione delle strutture della zona considerata e degli obiettivi socio-economici da conseguire;-descrizione dell'azione o delle azioni da realizzare tenendo conto della situazione e delle risorse esistenti nella zona considerata, della loro possibile evoluzione nonché della coerenza con i programmi di sviluppo regionale definiti dal regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1);-descrizione degli aiuti decisi e delle condizioni per la concessione dei medesimi;-misure di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo adottate o da adottare per la realizzazione delle misure previste;-stanziamenti annui previsti per la realizzazione delle misure;-stima del numero di ettari interessati e/o stima del numero di aziende agricole che beneficieranno delle misure previste;-descrizione dei lavori da effettuare e calendario previsto per la loro realizzazione;-garanzia che le misure proposte sono compatibili con la protezione dell'ambiente;-qualsiasi altra informazione ritenuta indispensabile dalla Commissione per l'approvazione dei programmi.
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