Art. 5

In vigore dal 20 dic 1985
Le misure intese a potenziare la divulgazione in campo agricolo di cui all', paragrafo 2, lettera a), includono:a) la creazione e il funzionamento di centri di formazione dei consulenti agricoli;b)la formazione specializzata degli insegnanti;c)la formazione dei consulenti agricoli, inclusa la formazione complementare dei consulenti agricoli già in servizio;d)il ricorso ai consulenti agricoli.
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