Art. 6

In vigore dal 20 dic 1985
1. Le spese effettivamente sostenute dalla Repubblica portoghese per la realizzazione delle misure di cui all' sono rimborsate fino o concorrenza del 75 %.Il Fondo rimborsa inoltre le spese effettivamente sostenute dalla Repubblica portoghese per la realizzazione delle misure di divulgazione varate nel quadro del programma pre-adesione nella misura di cui queste ultime non sono contemplate nel citato programma e nei limiti prescritti dal presente articolo. 2. Per quanto concerne le spese relative alla remunerazione dei consulenti agricoli assunti di recente, retribuiti direttamente o indirettamente dai pubblici poteri, l'intervento comunitario riguarda un periodo di sei anni di attività come consulente agricolo.Per poter applicare in modo decrescente l'importo del rimborso per ogni consulente agricolo, devono essere applicati i seguenti coefficienti: 1,25 per il primo anno, 1,15 per il secondo, 1,05 per il terzo, 0,95 per il quarto, 0,85 per il quinto e 0,75 per il sesto anno.
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