Art. 11
In vigore dal 20 dic 1985
1. Le misure specifiche per la ristrutturazione dell'olivicoltura comprendono:- la ristrutturazione, incluso il rinnovamento, degli oliveti destinati alla produzione di olio, evitando che la produzione globale possa superare i quantitativi che possono essere prodotti sulle superfici piantate o negli oliveti effettivamente produttivi alla data del 1° gennaio 1984;-la riconversione degli oliveti destinati alla produzione di olio verso altre colture arboree o perenni. Le misure possono includere:-un premio per ettaro, destinato a contribuire alla copertura dei costi dei lavori necessari;-un'indennità speciale descrescente per una durata massima di cinque anni, versata ai conduttori agricoli per tener conto delle perdite di reddito conseguenti alla ristrutturazione o alla riconversione dell'olivicoltura. 2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 50 % delle spese sostenute per la realizzazione delle misure di cui al paragrafo 1.
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