Art. 9

In vigore dal 20 dic 1985
Le misure concernenti il miglioramento dell'efficacia delle strutture agrarie di cui all', paragrafo 2, lettera b), possono includere:a) misure specifiche intese a favorire l'allevamento dei bovini, degli ovini e dei caprini, inclusa la tutela sanitaria dell'allevamento; b)misure specifiche per la ristrutturazione dell'olivicoltura;c)misure specifiche concernenti la produzione e il controllo di sementi di qualità certificata,d)misure specifiche concernenti la regione autonoma di Madera.
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