Art. 4
In vigore dal 20 dic 1985
1. La Commissione esamina i programmi specifici per stabilire:- la loro conformità con il presente regolamento;-le azioni che beneficiano di un contributo finanziario del Fondo;-i massimali per i costi o le spese unitarie da prendere in considerazione per il contributo del Fondo;-i limiti fisici di determinate misure;-l'entità e la forma del contributo finanziario del Fondo. 2. La Commissione approva i programmi nonché gli elementi di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 797/85. TITOLO II Divulgazione, formazione e ricerca agricole
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