Art. 1
In vigore dal 20 dic 1985
1. Per contribuire allo sviluppo dell'agricoltura nelle diverse regioni del Portogallo, è istituita un'azione comune ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 che la Repubblica portoghese dovrà realizzare per migliorare in modo significativo la situazione delle strutture del settore agricolo nonché le possibilità di produzione in agricoltura nelle diverse regioni pur garantendo la conservazione durevole delle risorse naturali dell'agricoltura. 2. Conformemente agli articoli da 2 a 21, la Comunità può concedere un contributo a favore di quest'azione comune finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, denominato in appresso «Fondo», le misure connesse in particolare con:a) il potenziamento della divulgazione e della formazione nonché il miglioramento delle attrezzature necessarie per la formazione agricola, inclusa la ricerca;b)il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, inclusa dal tutela sanitaria;c)il miglioramento delle strutture fondiarie, incluse misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola;d)il miglioramento fisico che risulta: - da operazioni collettive d'irrigazione, incluso il rinnovamento delle reti collettive d'irrigazione, -dall'impianto di reti di drenaggio, -dallo sviluppo delle infrastrutture direttamente connesse con l'attività agricola,e)dal riassetto fondiario e da riorientamento della produzione,f)dal miglioramento della valorizzazione dei prodotti agricoli,g)dal miglioramento forestale.
Storico versioni
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