Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
1. Le misure di cui all' sono attuate mediante uno o più programmi specifici che possono riguardare una o più delle predette misure o una o più zone geografiche che saranno stabilite dal governo portoghese o da altre autorità all'uopo designate. 2. La Repubblica portoghese informa la Commissione in merito alla preparazione dei vari programmi specifici. 3. La Commissione mette a disposizione della Repubblica portoghese, se quest'ultima lo desidera e nella misura ritenuta utile, l'aiuto tecnico necessario. La natura e le modalità del'aiuto sono definite di comune accordo dalla Repubblica portoghese e dalla Commissione.Questo aiuto può riguardare anche un contributo del Fondo per gli studi indispensabili per l'attuazione della presente azione comune.
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