Art. 10
In vigore dal 20 dic 1985
1. Le misure specifiche a favore dell'allevamento includono:- per quanto concerne l'allevamento dei bovini: - l'intensificazione dei controlli della resa dei tori per la selezione iniziale dei tori che hanno caratteristiche tali da favorire il miglioramento della produzione; -l'intensificazione dei controlli sulla discendenza dei tori per una selezione definitiva dei tori dei valore genetico soddisfacente destinati a migliorare la qualità della produzione bovina; -aiuti intesi ad incentivare il ricorso alla fecondazione artificiale;-per quanto concerne l'allevamento dei bovini, degli ovini e dei caprini: -aiuti per l'acquisto di riproduttori di sesso maschile di qualità riconosciuta sempreché esistano le condizioni per utilizzarli in condizioni economiche accettabili e purché si tratti, per quanto concerne l'allevamento bovino, di riproduttori delle razze autoctone; -aiuti di avviamento concessi alle associazioni per la tutela sanitaria dell'allevamento, destinati a contribuire ai costi di gestione nei primi cinque anni dall'insediamento, incluse le prime attrezzature; -l'acquisto dell'attrezzatura necessaria per il funzionamento di centri regionali d'informazione e di analisi. 2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per realizzare le misure di cui al paragrafo 1.Per quanto concerne la misura di cui al paragrafo 1, ultimo trattino, e fatti salvi i limiti di cui sopra, il contributo del Fondo può essere versato sotto forma di contributo diretto conformemente a quanto disposto all'.
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