Art. 16
In vigore dal 20 dic 1985
1. Le misure d'incentivazione per la cessazione dell'attività agricola includono: a) la concessione di un'indennità annua, per un periodo massimo di dieci anni, a favore dei conduttori agricoli a titolo principale ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 797/85, di età compresa fra i 55 e 65 anni, che cessano l'attività agricola, a condizione che:- la superficie agricola liberata sia destinata a una o più aziende agricole gestite da agricoltori a titolo principale;-sulla superficie occupata dall'azienda abbandonata si insedi in qualità di conduttore che esercita l'attività agricola a titolo principale, un parente fino al terzo grado a condizione che; - il volume di lavoro dell'azienda richieda almeno un'unità di lavoro umano (ULU), -il successore non abbia ancora compiuto 40 anni;-in superficie agricola liberata sia destinata ad un organismo fondiario per agevolare la cessione delle terre a una o più aziende; b)la concessione di un premio per ha ai conduttori agricoli che non soddisfano le condizioni richieste in precedenza, purché cessino l'attività agricola nel quadro di un'operazione di ricomposizione e che la superficie agricola sia destinata conformemente a quanto disposto alla lettera a), primo o terzo trattino. 2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per la realizzazione della misura di cui al paragrafo 1. TITOLO V Miglioramenti fisici
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