Art. 17
In vigore dal 20 dic 1985
1. Il contributo finanziario del Fondo di cui all', paragrafo 2, lettera d), primo trattino, è limitato alle operazioni collettive di irrigazione. 2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 concerne il finanziamento dei progetti per l'impianto o il rinnovamento di reti collettive d'irrigazione provenienti da bacini e da canali principali, inclusi i relativi lavori di drenaggio nonché la realizzazione di perforazioni e la costruzione di bacini di raccolta. 3. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di cui al paragrafo 2.Fatti salvi i limiti sopra indicati, il contributo del Fondo può essere versato sotto forma di contributo diretto conformemente a quanto disposto all'.
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