Art. 19

In vigore dal 20 dic 1985
1. Il contributo finanziario per lo sviluppo delle infrastrutture direttamente connesse con l'attività agricola di cui all', paragrafo 2, lettera d), terzo trattino, riguarda il finanziamento dei progetti relativi:- all'elettrificazione e la distribuzione di acqua potabile nelle aziende agricole e nei villaggi o parte di villaggi i cui abitanti lavorano principalmente nell'agricoltura;-alla costruzione e il miglioramento di strade poderali e di vie di comunicazione utilizzate per l'agricoltura e per la silvicoltura. 2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di cui al paragrafo 1.Fatti salvi i limiti sopra indicati, il contributo del Fondo può essere versato sotto forma di contributo diretto conformemente a quanto disposto dall'. TITOLO VI Miglioramento fondiario
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