Art. 23

In vigore dal 20 dic 1985
1. La durata dell'azione comune è limitata a dieci anni a partire dalla data dell'adesione. 2. Il costo previsto per l'azione comune a carico del Fondo ammonta a 700 milioni di ECU. 3. L', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.
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