Art. 26

In vigore dal 20 dic 1985
1. Il Fondo può concedere anticipi in funzione delle modalità di finanziamento stabilite dalla Repubblica portoghese e in base allo stato di avanzamento del programma. 2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura previta all' del regolamento (CEE) n. 729/70.
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