Art. 24

In vigore dal 20 dic 1985
1. Le modalità di rimborso da parte del Fondo delle spese sostenute dalla Repubblica portoghese vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 729/70. 2. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Repubblica portoghese nel corso di un anno civile e vengono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo. 3. Il contributo del Fondo viene deciso conformemente a quanto disposto dall', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
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