Art. 20

In vigore dal 20 dic 1985
1. Le misure di ristrutturazione fondiaria previste all', paragrafo 2, lettera e), possono includere quanto segue:- la preparazione delle terre improduttive e marginali che comporta le seguenti operazioni: - spietratura e pulizia, - eliminazione della vegetazione arbustiva, - aratura,-il miglioramento dei prati e dei prati-pascoli, nonché delle superfici destinate alla produzione foraggera, inclusa la relativa attrezzatura,-aiuti per l'acquisto di sementi selezionate per le colture foraggere,- costruzione di recinzioni,-misure di protezione del suolo contro l'erosione, incluse banchine, canali e frangivento,-la costruzione di ripari,-la creazione di microsistemi d'irrigazione, incluse le opere minori di raccolta delle acque e i lavori di drenaggio connessi per una o più aziende con una superficie massima di 400 ha che non sono approvvigionate dalle reti collettive d'irrigazione,-gli aiuti per l'acquisto dei macchinari necessari per il riorientamento della produzione verso la produzione di piante foraggere. 2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 50 % delle spese sostenute per la realizzazione delle misure di cui al paragrafo 1. TITOLO VII Valorizzazione dei prodotti agricoli
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