Art. 18
In vigore dal 20 dic 1985
1. Il contributo finanziario del Fondo di cui all', paragrafo 2, lettera d), secondo trattino, riguarda il finanziamento dei progetti relativi a operazioni di drenaggio principale e di drenaggio parcellare. 2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 75 % delle spese sostenute per la realizzazione delle operazioni di drenaggio principale e fino al 50 % per la realizzazione delle operazioni di drenaggio parcellare.
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