Art. 22

In vigore dal 20 dic 1985
1. Il contributo finanziario del Fondo per le misure forestali di cui all', paragrafo 1, lettera g), riguarda il finanziamento dei progetti relativi a:- opere di imboschimento e di miglioramento delle foreste degradate nell'intento di migliorare, tramite la conservazione del suolo e delle risorse idriche, la situazione dell'agricoltura di una zona determinata;-lavori connessi alle operazioni di cui sopra, quali lo sterro, la costruzione di sentieri forestali e la sistemazione dei torrenti;-misure di prevenzione e di lotta contro gli incendi forestali;-studi e sperimentazioni specifiche indispensabili per preparare i progetti relativi ai lavori summenzionati. 2. Il contributo del proprietario ammonterà almeno al 10 % del costo dei lavori di cui al paragrafo 1. Tuttavia, quando l'inclusione del terreno considerato in un progetto è di pubblica utilità e il proprietario non può beneficiare in un vicino futuro di questa inclusione, il suo contributo può essere sostenuto dai pubblici poteri competenti. 3. Il Fondo rimborsa alla Repubblica portoghese fino al 50 % delle spese sostenute per la realizzazione delle misure di cui al paragrafo 1.Fatti salvi i limiti sopra indicati, il contributo del Fondo può essere versato sotto forma di contributo diretto conformemente a quanto disposto dall'. TITOLO IX Disposizioni finanziarie generali
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