Art. 27

In vigore dal 5 dic 1985
Ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), il fatto generatore del diritto all'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci si considera avvenuto il giorno dell'identificazione dei prodotti, conformemente al disposto dell'.
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