Art. 30
In vigore dal 5 dic 1985
1. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione verso i paesi terzi, per i prodotti menzionati all' del regolamento (CEE) n. 1431/82 che sono stati oggetto di un certificato di acquisto al prezzo minimo di cui all', l'esportatore deve presentare il certificato relativo ad una quantità corrispondente almeno al 98 % del peso dei prodotti, adattato secondo il metodo esposto nell'allegato I.
Il certificato di acquisto al prezzo minimo, munito del timbro dell'ufficio doganale e dell'indicazione della destinazione dei prodotti, è inviato dall'ufficio in questione all'organismo competente dello stato membro nel quale ha luogo l'esportazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui all', lettere b) e d), primo trattino.
3. In caso di esportazione di prodotti menzionati all' del regolamento (CEE) n. 1431/82 diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'esportatore deve completare la dichiarazione di esportazione con la seguente frase:
« Questi prodotti non sono stati oggetto del certificato di cui all' del regolamento (CEE) n. 3540/85 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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