Art. 25

In vigore dal 5 dic 1985
1. L'importo correttore dell'aiuto, di cui all', paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2036/82 è pari alla differenza tra: a) il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia determinato conformemente all' del regolamento (CEE) n. 2036/82, e b) il prezzo medio a termine del mercato mondiale dei panelli di soia determinato conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82. 2. Se, per uno dei mesi successivi all'applicazione dell'aiuto, il prezzo medio a termine del mercato mondiale dei panelli di soia non può essere determinato applicando il disposto del paragrafo 1, lettera b), per il calcolo dell'importo correttore per il mese in causa viene preso in considerazione il prezzo medio determinato per il mese precedente. 3. Se il prezzo medio a termine del mercato mondiale dei panelli di soia non può essere determinato conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2, l'importo correttore è fissato a un livello tale da rendere l'aiuto pari a zero.
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