Art. 26
In vigore dal 5 dic 1985
1. L'importo correttore, di cui all', può essere modificato quando il prezzo medio a termine del mercato mondiale del « gluten food » di granturco valido un determinato mese è inferiore al prezzo medio a termine del mercato mondiale dei panelli di soia valido lo stesso mese, previa applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, relativo alle modalità di determinazione dei prezzi del mercato mondiale nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci (2).
2. In tal caso, l'importo correttore in questione può essere modificato di un importo massimo pari al risultato del calcolo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2049/82 effettuato per prezzi a termine.
Storico versioni
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