Art. 29
In vigore dal 5 dic 1985
1. L'anticipo dell'aiuto di cui all' del regolamento (CEE) n. 2036/82, può essere versato soltanto a richiesta dell'utilizzatore riconosciuto, previa presentazione da parte di quest'ultimo della domanda di identificazione e a condizione che la domanda di anticipo sia abbinata alla costituzione di una cauzione.
L'importo da anticipare è quello risultante dall'applicazione al quantitativo identificato dell'aiuto fissato in anticipo o, secondo il caso, dell'aiuto valido il giorno dell'identificazione.
Nel caso di cui all', paragrafo 5, l'importo da anticipare è quello risultante dall'applicazione del secondo comma all'80 % del quantitativo identificato provvisoriamente.
Nel caso di cui all', paragrafo 6, l'importo da anticipare è quello risultante dall'applicazione al quantitativo identificato dell'aiuto minimo concedibile.
L'importo della cauzione è pari a quello dell'aiuto da anticipare.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione è costituita sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo stato membro in cui è presentata la domanda.
3. La cauzione è svincolata non appena l'autorità competente dello stato membro abbia riconosciuto per i quantitativi indicati nella domanda il diritto all'aiuto. Quando il diritto all'aiuto non è riconosciuto per la totalità o parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non sono state soddisfatte le condizioni che danno diritto all'aiuto.
V. Regime degli scambi
Storico versioni
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