Art. 24
In vigore dal 5 dic 1985
1. L'aiuto per i prodotti impiegati nell'alimentazione animale è fissato dalla Commissione due volte al mese, in modo che possa essere applicato il 1o e il 16 di ogni mese. Esso è tuttavia modificato ogniqualvolta necessario, in caso di mutamento significativo della situazione del mercato. Immediatamente dopo averlo fissato, e comunque prima che sia applicato, la Commissione comunica agli stati membri l'importo dell'aiuto da concedere per 100 kg di prodotti.
2. L'aiuto per i prodotti impiegati nell'alimentazione umana è fissato, secondo la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio (1), prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione e si applica a decorrere dal primo giorno di tale campagna.
Esso può essere modificato nell'intervallo tra una fissazione e l'altra, in caso di forte variazione del prezzo del mercato mondiale.
Storico versioni
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