Art. 24

In vigore dal 5 dic 1985
1. L'aiuto per i prodotti impiegati nell'alimentazione animale è fissato dalla Commissione due volte al mese, in modo che possa essere applicato il 1o e il 16 di ogni mese. Esso è tuttavia modificato ogniqualvolta necessario, in caso di mutamento significativo della situazione del mercato. Immediatamente dopo averlo fissato, e comunque prima che sia applicato, la Commissione comunica agli stati membri l'importo dell'aiuto da concedere per 100 kg di prodotti. 2. L'aiuto per i prodotti impiegati nell'alimentazione umana è fissato, secondo la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio (1), prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione e si applica a decorrere dal primo giorno di tale campagna. Esso può essere modificato nell'intervallo tra una fissazione e l'altra, in caso di forte variazione del prezzo del mercato mondiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3540:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo