Art. 23
In vigore dal 5 dic 1985
1. Gli stati membri produttori istituiscono un sistema di controllo per verificare che i prodotti siano stati effettivamente consegnati dal produttore all'organizzazione riconosciuta ed effettivamente trasformati.
2. Quando i prodotti arrivano all'organizzazione riconosciuta, sono pesati e sottoposti ad un prelievo di campioni ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82.
Il prelievo dei campioni, la riduzione dei campioni da laboratorio in campione da analisi, nonché la determinazione dei tenori di umidità e di impurità si effettuano secondo un metodo unico per tutta la Comunità. Tuttavia, in attesa che sia definito un metodo comunitario, gli stati membri applicano un metodo di loro scelta.
3. L'organismo competente dello stato membro in cui ha luogo la trasformazione dei prodotti presso un'organizzazione riconosciuta verifica la corrispondenza tra il quantitativo indicato nella dichiarazione di trasformazione e quello effettivamente trasformato, nonché, nel caso dei lupini, la varità e la corrispondenza tra i quantitativi di sementi acquistati e i quantitativi consegnati, tranne in caso di applicazione dell', paragrafo 6, secondo e terzo comma.
4. Salvo caso di forza maggiore, i prodotti non possono più uscire come tali dall'organizzazione riconosciuta. IV. Aiuto
Storico versioni
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