Art. 6

In vigore dal 5 dic 1985
1. A richiesta del primo acquirente e dopo aver effettuato le verifiche di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82, l'organismo competente dello stato membro produttore rilascia il certificato di acquisto al prezzo minimo, di cui al suddetto paragrafo. 2. Il certificato di acquisto al prezzo minimo è rilasciato per il quantitativo consegnato sulla base di una o più dichiarazioni di consegna. 3. Nel certificato di acquisto al prezzo minimo deve figurare una nota che consenta di ricollegarlo alle dichiarazioni di consegna cui si riferisce. Nel certificato deve essere pure specificato il quantitativo, calcolato secondo il metodo specificato nell'allegato I, dei prodotti indicati nella dichiarazione o nelle dichiarazioni di consegna ad essi attinenti. 4. Se la dichiarazione di consegna è presentata priva dell'indicazione del tenore di umidità o del tenore di impurità per mancanza temporanea dei relativi dati, gli stati membri possono rilasciare il certificato di acquisto al prezzo minimo per un quantitativo non superiore all'80 % di quello effettivamente consegnato. Per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, nel caso previsto all', paragrafo 2, gli stati membri, a condizione che l'interessato costituisca una cauzione sufficiente, possono rilasciare il certificato d'acquisto al prezzo minimo prima della dichiarazione ricapitolativa, per un quantitativo non superiore all'80 % del quantitativo di prodotto consegnato dai produttori al momento della domanda di certificato. In questi casi, il certificato relativo al saldo è rilasciato quando sono soddisfatte le condizioni previste all'arti- colo 3. 5. Gli stati membri, ove constatino di aver rilasciato certificati di acquisto al prezzo minimo per un quantitativo superiore a quello effettivamente dovuto, provvedono a recuperare i certificati per i quantitativi eccedenti oppure, se sono stati ceduti, chiedono al primo acquirente di versare un importo pari all'aiuto più elevato applicabile alla data del rilascio del certificato, moltiplicato per il quantitativo risultante in eccedenza rispetto a quello giustificato. 6. Ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2036/82, si intende per: a) qualità minima delle sementi di lupino dolce: le sementi il cui tenore di semi amari è inferiore al 3 %. Il numero di semi amari è determinato in base alla prova esposta nell'allegato IV; b) varietà di lupini dolci riconosciute: le varietà incluse nell'elenco riportato nell'allegato V per il paese di produzione considerato. Tuttavia, per la campagna 1985/1986, ciascuno stato membro può rilasciare il certificato di acquisto al prezzo minimo per i lupini ottenuti da sementi diverse dai lupini amari ammesse alla commercializzazione nello stato membro interessato, in conformità della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1); Tuttavia, per le campagne, 1985/1986 e 1986/1987, qualora risulti impossibile in uno stato membro garantire l'adempimento dell'obbligo di cui al primo comma, lettera a), gli stati membri rilasciano il certificato di acquisto al prezzo minimo per le partite di lupini consegnate il cui tenore di semi amari è inferiore al 5 %. Il numero di semi amari è determinato in base alla prova esposta nell'allegato IV. 7. A richiesta di qualsiasi detentore di un certificato di acquisto al prezzo minimo e previa presentazione del medesimo da parte del detentore stesso, ogni organismo emittente rilascia, in sostituzione del certificato presentato e per un quantitativo globale di prodotti pari al quantitativo in esso indicato, certificati per quantitativi inferiori a quelli indicati nel certificato presentato. I certificati di acquisto al prezzo minimo emessi in sostituzione di quello presentato hanno gli stessi effetti del certificato sostituito, nei limiti del quantitativo per i quali sono stati rilasciati. Ad ogni certificato di acquisto al prezzo minimo emesso in sostituzione di quello presentato sono attribuiti gli stessi riferimenti distintivi, oltre ad un numero d'ordine complementare.
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