Art. 4
A fini di controllo, il primo acquirente deve:
In vigore dal 5 dic 1985
a) tenere a disposizione dell'organismo competente dello stato membro produttore i contratti conclusi con i produttori di piselli, fave, favette e lupini dolci;
b) tenere, per i prodotti raccolti nella Comunità e per quelli importati, una contabilità di magazzino separata, recante almeno i dati seguenti:
- situazione delle scorte per tipo di prodotti;
- quantitativi di prodotti presi in consegna e venduti ogni giorno con l'indicazione, per i prodotti comunitari, del tenore di umidità e di impurità;
- per i prodotti comunitari e per ogni partita presa in consegna, estremi della dichiarazione di consegna, indicati non appena disponibili, o l'indicazione del produttore.
Tuttavia, se il primo acquirente è anche un utilizzatore riconosciuto, la contabilità di magazzino deve essere tenuta conformemente al disposto dell', paragrafi 2 e 3; c) tenere la propria contabilità finanziaria a disposizione dell'organismo competente dello stato membro produttore;
d) tenere a disposizione dell'organismo competente dello stato membro produttore gli altri documenti giustificativi necessari.
Storico versioni
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